Decreti e Normative sull'istallazione
di antenne
|
Decreto legge 10 Luglio 1924 - N° 1226:
Nell'impianto e nell'uso degli aerei esterni delle stazioni radioelettriche,
destinate alla ricezione delle radiotrasmissioni, gli utenti sono
tenuti ad adottare, sotto la loro responsabilità tutti i mezzi consigliati
dalla tecnica e dalla pratica ai fini della sicurezza dell'impianto
e del suo regolare funzionamento (...)
Gli aerei non potranno essere tesi sopra aree pubbliche o di uso pubblico,
salvo i casi in cui sia stato rilasciato regolare nulla osta dalle
competenti autorità e dagli altri enti interessati, e sempre che vengano
osservate le norme imposte dai regolamenti locali. L'incrocio dei
fili d'aereo con linee ad alta tensione o a corrente forte, è proibito.
Nel caso della vicinanza di dette linee, gli aerei debbono essere
costruiti in modo che a causa della eventuale rottura del filo, non
possa assolutamente verificarsi alcun contatto.
La distanza orizzontale tra le linee, non dovranno comunque essere
inferiore a 10 metri. Se a causa della rottura dei fili di aereo è
possibile un contatto fra essi e la linea, l'aereo, dovrà essere costituito
da filo isolato in gomma. La distanza fra i sostegni dell'aereo, non
potrà superare i 30 metri nel caso a più fili, e i 50 metri nel caso
di aerei monofilari. I sostegni dell'aereo, non dovranno avere un'altezza
superiore agli 8 metri se collocati sui tetti di edifici o terrazzi.
I supporti, gli ancoraggi debbono essere fissati solidamente e sufficientemente
robuste per resistere al massimo sforzo cui il materiale può essere
assoggettato. Inoltre dovranno soddisfare le seguenti condizioni:
a) i sostegni dovranno essere il più possibili stabili
b) evitare di impiegare sostegni in legno
c) utilizzare possibilmente sostegni in acciaio. Se si utilizza sostegni
in ferro, è bene che siano protetti contro la ruggine.
d) se si impiega pali tubolari, questi ultimi dovranno avere uno spessore
di almeno 1 mm e un diametro esterno non inferiore ai 20 mm.
I fili utilizzati per la costruzione degli aerei dovranno essere esenti
da nodi e da giunti. Potranno essere di rame indurito, di bronzo fosforoso
o di alluminio e dovranno possedere un diametro da 2 a 4 mm se filo
unipolare, o un diametro del filo elementare da 0.2 a 0.7 mm se si
utilizza invece conduttori composti da più fili.
E' vietato l'attacco ai sostegni delle linee telegrafiche e telefoniche
ed in massima ai sostegni adibiti ad altri usi. Deve essere predisposto
il collegamento dell'aereo alla terra, servendosi di in apposito commutatore
con un fusibile da 6 Ampere e di uno scaricatore per le sovra-tensioni.
Per l'impianto degli aerei esterni l'utente dovrà ottenere il consenso
del proprietario dello stabile o dei condomini.
|
Legge del 6 Maggio 1940 - n° 554
(Disciplina dell'uso degli aerei esterni per audizioni radiofoniche)
Art. 1
I proprietari di uno stabile o di un appartamento, non possono opporsi
all'installazione nella loro proprietà, di aerei esterni destinati
al funzionamento di apparecchi radiofonici appartenenti agli abitanti
degli stabili o appartamenti stessi. Salvo quanto è disposto negli
articoli 2 e 3 successivi.
Art. 2
Le installazioni di cui all'articolo precedente, debbono essere eseguiti
in conformità delle norme contenute nell'art. 78 del Regio Decreto
del 3 Agosto 1928 N° 2296. Esse non devono in alcun modo impedire
il libero uso della proprietà secondo la sua destinazione, nè arrecare
danni alla proprietà medesima o a terzi.
Art. 3
Il proprietario ha sempre facoltà di fare nel suo stabile qualunque
lavoro o innovazione, ancorché ciò comporti la rimozione o il diverso
collocamento dell'aereo, né per questo deve alcuna indennità all'utente
dell'aereo stesso. Egli dovrà in tal caso avvertire preventivamente
il detto utente, al quale spetterà di provvedere a propria cura e
spese alla rimozione o al diverso collocamento dell'aereo.
Art. 4
(Abrogato dalla legge 26 Marzo 1942 N° 406)
Art. 5
Coloro che non intendono più servirsi dell'aereo esterno sia per rinunzia
alle radioauzioni, sia per cambiamento di dimora o per altra causa,
devono nel contempo provvedere a propria cura e spese alla rimozione
dell'aereo e ove occorra alle conseguenti riparazioni della proprietà.
La rimozione anzidetta non sarà necessaria quando l'aereo verrà utilizzato
da un altro utente.
Art. 6...10
(Abrogati dall'art.1 dal Decreto Legge 5 Maggio 1946 N° 382)
Art. 11
Le contestazioni derivanti dall'installazione di aerei esterni ai
sensi dell'art. 1 e del primo comma dell'art. 2 sono decise, su ricorso
degli interessati, con provvedimento definitivo del Ministero delle
Comunicazioni. All' autorità giudiziaria spetta di decidere in merito
alle controversie relative alle applicazioni del secondo comma dell'art.
2 e di stabilire la indennità da corrispondersi al proprietario, quando
dovuta, in base all'accertamento dell'effettiva limitazione del libero
uso della proprietà e di danno alla proprietà stessa.
|
Art. 1102 Codice Civile
(Uso della cosa comune)
Ciascun partecipante può servirsi della cosa comune, purché non ne
alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di
farne parimenti uso secondo il loro diritto. A tal fine può apportate
a proprie spese le modificazioni necessarie per il miglior godimento
della cosa. Il partecipante non può estendere il suo diritto sulla
cosa comune in danno degli altri partecipanti, se non compie atti
idonei a mutare il titolo del suo possesso.
|
Circolare del 17 Settembre 1980 DCSR/5/3/024683

Amministrazione delle Poste e delle Comunicazioni
DIREZIONE CENTRALE SERVIZI RADIOELETTRICI
Oggetto: Antenne stazioni radioamatori.
Risulta alla scrivente che numerosi radioamatori, una volta ottenuta
la concessione all'impianto ed all'esercizio di stazione di radioamatore
rilasciata da questo Ministero ai sensi degli artt. 330, 331 e 332
del D.P.R. 29.3.73, - n° 156 e attestata dalla relativa licenza,
incontrano notevoli difficoltà ad attivare la stazione oggetto della
concessione per l'opposizione dei proprietari degli stabili nei
quali abitano che contestano la legittimità della installazione
dell'antenna. La concessione di cui trattasi è diretta a consentire
l'impianto e l'esercizio della stazione nel suo complesso così come
è definita dall'art. 315 dei D.P.R. 22.3.1973 - n° 156 per cui,
in mancanza dell'antenna, elemento inscindibile della stazione stessa,
la concessione sarebbe vanificata. Pertanto allo scopo di fornire
agli interessati, utili elementi chiarificatori della situazione,
si è ritenuto di predisporre la lettera di cui si unisce la copia,
che sarà inviata ai radioamatori già titolari di concessione che
ne ravvisino la necessità, oltre naturalmente a tutti i nuovi radioamatori
contestualmente al rilascio della prescritta concessione. A questo
scopo codesta Associazione qualora lo ritenga, potrà darne comunicazione
su Radio Rivista, organo ufficiale di codesta Associazione medesima.
IL DIRETTORE CENTRALE
(Dr. Alfredo Valletti Borgnini)
|
INSTALLAZIONE DI ANTENNE E ASPETTI
AMMINISTRATIVI
In merito ad alcune sentenze civili, si sono pronunciati il Consiglio
di Stato e i T.A.R.
Consiglio di Stato in sede
giurisdizionale del 20 Maggio 1988
L'antenna in questione non costituisce trasformazione
del territorio comunale agli effetti delle leggi urbanistiche (...)
e non necessitano di autorizzazione o concessione edilizia (...)
Consiglio di Stato, con decisione
n.594 del 20 Ottobre 1988.
L'installazione dell'antenna di una stazione radioelettrica
non costituisce trasformazione del territorio comunale agli effetti
delle leggi urbanistiche; pertanto, non necessita di concessione
o autorizzazione edilizia più di quanto ne necessitino le antenne
televisive poste sui tetti delle case. Ai sensi dell'art. 397 D.P.R.
29 marzo 1973 n. 156 l'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni
competente ad autorizzare l'installazione di stazioni radioelettriche
ad uso privato e della relativa antenna ed il comune non può sindacarne
le dimensioni.
Tribunale Latina, 16 Novembre
1992 giurist. merito 1993, n. 945
L'art. 1 della legge del 6 maggio 1940 n. 554 il quale
sancisce il diritto del condomino ad installare un'antenna sul terrazzo
comune o di proprietà altrui si applica anche all'esercizio di attività
radiofonica in una unità immobiliare sita in un edificio condominiale.
Ed infatti siffatta attività, anche se svolta da privati, non solo
è espressione di esercizio di impresa tesa al lucro, ma è altresì
strumento di esternazione del pensiero. Il solo limite è che la
installazione non deve in alcun modo impedire il libero uso della
proprietà secondo la sua destinazione ne arrecare danni alla proprietà
medesima od a terzi.
Tribunali Amministrativi Regionali
(Piemonte, Puglia e Veneto)
L'autorizzazione all'installazione di stazioni radioelettriche
ad uso privato e della relativa antenna, compete all'Amministrazione
Poste e Telecomunicazioni (...)
(...) l'antenna di una stazione radioelettrica non comporta in nessun
modo e in nessun caso trasformazione edilizia e/o urbanistica del
territorio comunale e che in ogni caso si riferiscono ad opere infisse
al suolo o di sistemazione a scopo edificatorio del suolo stesso.
E quindi non necessitano di autorizzazione o concessione edilizia,
al pari di quanto comunemente avviene per le antenne televisive
poste sui tetti delle abitazioni o degli impianti installati dall'ENEL
dalla SIP e da similari enti.
(...) pertanto il Sindaco non può disporre alla demolizione ai sensi
dell'art. 7 della Legge n° 47/1985 e neanche ai sensi della legge
n° 431/1985 (concernente zone di interesse ambientale) così come
della legge n° 64/1974 (concernente l'edificazione in zone sismiche),
poiché il suolo in cui è stata installata l'antenna in questione,
non è in zona sismica, né in zona protetta dall'ex legge n° 1497/1939.
(...) L'antenna ricetrasmittente non potrebbe, in altri termini,
autosorreggersi, e quindi operare senza l'ausilio del supporto sottostante
in metallo. Il traliccio in metallo, ancorato al giardino dell'abitazione
del ricorrente, non costituisce quindi un'opera "eccedente", ma
un'opera strettamente necessaria ed indispensabile alla installazione
dell'impianto ricetrasmittente".
|
Limitazione di fatto e di diritto
Per la realizzazione delle strutture di un impianto di antenne per
radioamatore vi sono le seguenti limitazioni:
DI DIRITTO
- Protezione delle radiocomunicazioni relative all'assistenza
ed alla sicurezza del volo. ( Legge 08/041983 - n° 110);
- Regolamentazione delle servitù militari. (D.P.R. 24/12/1976
- n° 898 e D.P.R. 17/12/1979 - n° 780)
DI FATTO
- Insufficiente spazio del lastrico solare per installazione
delle antenne;
- Lastrico solare basso e posto tra due edifici alti;
- Presenza di un altro radioamatore nello stesso stabile.
|
Certificazione di idoneità delle antenne
(in relazione alla legge 46/90: norme e sicurezza egli impianti)

Amministrazione delle Poste e delle Comunicazioni
DIREZIONE CENTRALE
Prot. n. DCSR/6/6/AC
9 Settembre 1994
Oggetto: Legge del 5 Marzo 1990 - n° 46 e D.P.R. 2 Dicembre 1991-
n° 447 - Regolamento di attuazione.
Omissis(...) Il medesimo Dicastero dell'industria, con nota del
7 Maggio 1994, della quale si unisce copia, ha ritenuto che l'attività
radioamatoriale possa considerarsi esente dalle previsioni della
legge 46/90, restando però..."salva la necessità di garantire una
reale applicazione della norma CEI-81/1 (protezione di strutture
contro i fulmini), qualora una installazione di antenna radioamatoriale
possa, in relazione alle sue caratteristiche, alterare l'altezza
virtuale di un edificio e quindi rendere necessaria una protezione
di tutto l'edificio contro i fulmini"(...)
Il Direttore Generale
ing. Francesco Avanzi
|
|