Consigli per l'uso: la prima stazione...
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Decreti e Normative sull'istallazione di antenne

Decreto legge 10 Luglio 1924 - N° 1226:

Nell'impianto e nell'uso degli aerei esterni delle stazioni radioelettriche, destinate alla ricezione delle radiotrasmissioni, gli utenti sono tenuti ad adottare, sotto la loro responsabilità tutti i mezzi consigliati dalla tecnica e dalla pratica ai fini della sicurezza dell'impianto e del suo regolare funzionamento (...)

Gli aerei non potranno essere tesi sopra aree pubbliche o di uso pubblico, salvo i casi in cui sia stato rilasciato regolare nulla osta dalle competenti autorità e dagli altri enti interessati, e sempre che vengano osservate le norme imposte dai regolamenti locali. L'incrocio dei fili d'aereo con linee ad alta tensione o a corrente forte, è proibito. Nel caso della vicinanza di dette linee, gli aerei debbono essere costruiti in modo che a causa della eventuale rottura del filo, non possa assolutamente verificarsi alcun contatto.

La distanza orizzontale tra le linee, non dovranno comunque essere inferiore a 10 metri. Se a causa della rottura dei fili di aereo è possibile un contatto fra essi e la linea, l'aereo, dovrà essere costituito da filo isolato in gomma. La distanza fra i sostegni dell'aereo, non potrà superare i 30 metri nel caso a più fili, e i 50 metri nel caso di aerei monofilari. I sostegni dell'aereo, non dovranno avere un'altezza superiore agli 8 metri se collocati sui tetti di edifici o terrazzi.

I supporti, gli ancoraggi debbono essere fissati solidamente e sufficientemente robuste per resistere al massimo sforzo cui il materiale può essere assoggettato. Inoltre dovranno soddisfare le seguenti condizioni:

a) i sostegni dovranno essere il più possibili stabili
b) evitare di impiegare sostegni in legno
c) utilizzare possibilmente sostegni in acciaio. Se si utilizza sostegni in ferro, è bene che siano protetti contro la ruggine.
d) se si impiega pali tubolari, questi ultimi dovranno avere uno spessore di almeno 1 mm e un diametro esterno non inferiore ai 20 mm.

I fili utilizzati per la costruzione degli aerei dovranno essere esenti da nodi e da giunti. Potranno essere di rame indurito, di bronzo fosforoso o di alluminio e dovranno possedere un diametro da 2 a 4 mm se filo unipolare, o un diametro del filo elementare da 0.2 a 0.7 mm se si utilizza invece conduttori composti da più fili.

E' vietato l'attacco ai sostegni delle linee telegrafiche e telefoniche ed in massima ai sostegni adibiti ad altri usi. Deve essere predisposto il collegamento dell'aereo alla terra, servendosi di in apposito commutatore con un fusibile da 6 Ampere e di uno scaricatore per le sovra-tensioni. Per l'impianto degli aerei esterni l'utente dovrà ottenere il consenso del proprietario dello stabile o dei condomini.


Legge del 6 Maggio 1940 - n° 554
(Disciplina dell'uso degli aerei esterni per audizioni radiofoniche)

Art. 1
I proprietari di uno stabile o di un appartamento, non possono opporsi all'installazione nella loro proprietà, di aerei esterni destinati al funzionamento di apparecchi radiofonici appartenenti agli abitanti degli stabili o appartamenti stessi. Salvo quanto è disposto negli articoli 2 e 3 successivi.

Art. 2
Le installazioni di cui all'articolo precedente, debbono essere eseguiti in conformità delle norme contenute nell'art. 78 del Regio Decreto del 3 Agosto 1928 N° 2296. Esse non devono in alcun modo impedire il libero uso della proprietà secondo la sua destinazione, nè arrecare danni alla proprietà medesima o a terzi.

Art. 3
Il proprietario ha sempre facoltà di fare nel suo stabile qualunque lavoro o innovazione, ancorché ciò comporti la rimozione o il diverso collocamento dell'aereo, né per questo deve alcuna indennità all'utente dell'aereo stesso. Egli dovrà in tal caso avvertire preventivamente il detto utente, al quale spetterà di provvedere a propria cura e spese alla rimozione o al diverso collocamento dell'aereo.

Art. 4
(Abrogato dalla legge 26 Marzo 1942 N° 406)

Art. 5
Coloro che non intendono più servirsi dell'aereo esterno sia per rinunzia alle radioauzioni, sia per cambiamento di dimora o per altra causa, devono nel contempo provvedere a propria cura e spese alla rimozione dell'aereo e ove occorra alle conseguenti riparazioni della proprietà. La rimozione anzidetta non sarà necessaria quando l'aereo verrà utilizzato da un altro utente.

Art. 6...10
(Abrogati dall'art.1 dal Decreto Legge 5 Maggio 1946 N° 382)

Art. 11
Le contestazioni derivanti dall'installazione di aerei esterni ai sensi dell'art. 1 e del primo comma dell'art. 2 sono decise, su ricorso degli interessati, con provvedimento definitivo del Ministero delle Comunicazioni. All' autorità giudiziaria spetta di decidere in merito alle controversie relative alle applicazioni del secondo comma dell'art. 2 e di stabilire la indennità da corrispondersi al proprietario, quando dovuta, in base all'accertamento dell'effettiva limitazione del libero uso della proprietà e di danno alla proprietà stessa.


Art. 1102 Codice Civile
(Uso della cosa comune)

Ciascun partecipante può servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto. A tal fine può apportate a proprie spese le modificazioni necessarie per il miglior godimento della cosa. Il partecipante non può estendere il suo diritto sulla cosa comune in danno degli altri partecipanti, se non compie atti idonei a mutare il titolo del suo possesso.


Circolare del 17 Settembre 1980 DCSR/5/3/024683


Amministrazione delle Poste e delle Comunicazioni

DIREZIONE CENTRALE SERVIZI RADIOELETTRICI
Oggetto: Antenne stazioni radioamatori.

Risulta alla scrivente che numerosi radioamatori, una volta ottenuta la concessione all'impianto ed all'esercizio di stazione di radioamatore rilasciata da questo Ministero ai sensi degli artt. 330, 331 e 332 del D.P.R. 29.3.73, - n° 156 e attestata dalla relativa licenza, incontrano notevoli difficoltà ad attivare la stazione oggetto della concessione per l'opposizione dei proprietari degli stabili nei quali abitano che contestano la legittimità della installazione dell'antenna. La concessione di cui trattasi è diretta a consentire l'impianto e l'esercizio della stazione nel suo complesso così come è definita dall'art. 315 dei D.P.R. 22.3.1973 - n° 156 per cui, in mancanza dell'antenna, elemento inscindibile della stazione stessa, la concessione sarebbe vanificata. Pertanto allo scopo di fornire agli interessati, utili elementi chiarificatori della situazione, si è ritenuto di predisporre la lettera di cui si unisce la copia, che sarà inviata ai radioamatori già titolari di concessione che ne ravvisino la necessità, oltre naturalmente a tutti i nuovi radioamatori contestualmente al rilascio della prescritta concessione. A questo scopo codesta Associazione qualora lo ritenga, potrà darne comunicazione su Radio Rivista, organo ufficiale di codesta Associazione medesima.

IL DIRETTORE CENTRALE
(Dr. Alfredo Valletti Borgnini)

 



INSTALLAZIONE DI ANTENNE E ASPETTI AMMINISTRATIVI
In merito ad alcune sentenze civili, si sono pronunciati il Consiglio di Stato e i T.A.R.


Consiglio di Stato in sede giurisdizionale del 20 Maggio 1988

L'antenna in questione non costituisce trasformazione del territorio comunale agli effetti delle leggi urbanistiche (...) e non necessitano di autorizzazione o concessione edilizia (...)

Consiglio di Stato, con decisione n.594 del 20 Ottobre 1988.

L'installazione dell'antenna di una stazione radioelettrica non costituisce trasformazione del territorio comunale agli effetti delle leggi urbanistiche; pertanto, non necessita di concessione o autorizzazione edilizia più di quanto ne necessitino le antenne televisive poste sui tetti delle case. Ai sensi dell'art. 397 D.P.R. 29 marzo 1973 n. 156 l'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni competente ad autorizzare l'installazione di stazioni radioelettriche ad uso privato e della relativa antenna ed il comune non può sindacarne le dimensioni.

Tribunale Latina, 16 Novembre 1992 giurist. merito 1993, n. 945

L'art. 1 della legge del 6 maggio 1940 n. 554 il quale sancisce il diritto del condomino ad installare un'antenna sul terrazzo comune o di proprietà altrui si applica anche all'esercizio di attività radiofonica in una unità immobiliare sita in un edificio condominiale. Ed infatti siffatta attività, anche se svolta da privati, non solo è espressione di esercizio di impresa tesa al lucro, ma è altresì strumento di esternazione del pensiero. Il solo limite è che la installazione non deve in alcun modo impedire il libero uso della proprietà secondo la sua destinazione ne arrecare danni alla proprietà medesima od a terzi.

Tribunali Amministrativi Regionali (Piemonte, Puglia e Veneto)

L'autorizzazione all'installazione di stazioni radioelettriche ad uso privato e della relativa antenna, compete all'Amministrazione Poste e Telecomunicazioni (...)
(...) l'antenna di una stazione radioelettrica non comporta in nessun modo e in nessun caso trasformazione edilizia e/o urbanistica del territorio comunale e che in ogni caso si riferiscono ad opere infisse al suolo o di sistemazione a scopo edificatorio del suolo stesso. E quindi non necessitano di autorizzazione o concessione edilizia, al pari di quanto comunemente avviene per le antenne televisive poste sui tetti delle abitazioni o degli impianti installati dall'ENEL dalla SIP e da similari enti.
(...) pertanto il Sindaco non può disporre alla demolizione ai sensi dell'art. 7 della Legge n° 47/1985 e neanche ai sensi della legge n° 431/1985 (concernente zone di interesse ambientale) così come della legge n° 64/1974 (concernente l'edificazione in zone sismiche), poiché il suolo in cui è stata installata l'antenna in questione, non è in zona sismica, né in zona protetta dall'ex legge n° 1497/1939.
(...) L'antenna ricetrasmittente non potrebbe, in altri termini, autosorreggersi, e quindi operare senza l'ausilio del supporto sottostante in metallo. Il traliccio in metallo, ancorato al giardino dell'abitazione del ricorrente, non costituisce quindi un'opera "eccedente", ma un'opera strettamente necessaria ed indispensabile alla installazione dell'impianto ricetrasmittente".

 



Limitazione di fatto e di diritto

Per la realizzazione delle strutture di un impianto di antenne per radioamatore vi sono le seguenti limitazioni:

DI DIRITTO

  1. Protezione delle radiocomunicazioni relative all'assistenza ed alla sicurezza del volo. ( Legge 08/041983 - n° 110);
  2. Regolamentazione delle servitù militari. (D.P.R. 24/12/1976 - n° 898 e D.P.R. 17/12/1979 - n° 780)

DI FATTO

  1. Insufficiente spazio del lastrico solare per installazione delle antenne;
  2. Lastrico solare basso e posto tra due edifici alti;
  3. Presenza di un altro radioamatore nello stesso stabile.

 



Certificazione di idoneità delle antenne
(in relazione alla legge 46/90: norme e sicurezza egli impianti)


Amministrazione delle Poste e delle Comunicazioni

DIREZIONE CENTRALE
Prot. n. DCSR/6/6/AC
9 Settembre 1994
Oggetto: Legge del 5 Marzo 1990 - n° 46 e D.P.R. 2 Dicembre 1991- n° 447 - Regolamento di attuazione.

Omissis(...) Il medesimo Dicastero dell'industria, con nota del 7 Maggio 1994, della quale si unisce copia, ha ritenuto che l'attività radioamatoriale possa considerarsi esente dalle previsioni della legge 46/90, restando però..."salva la necessità di garantire una reale applicazione della norma CEI-81/1 (protezione di strutture contro i fulmini), qualora una installazione di antenna radioamatoriale possa, in relazione alle sue caratteristiche, alterare l'altezza virtuale di un edificio e quindi rendere necessaria una protezione di tutto l'edificio contro i fulmini"(...)

Il Direttore Generale
ing. Francesco Avanzi